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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO STORICO NAZIONALE DI ARTIGLIERIA"
Art. 1
E' costituita l'Associazione "Amici del Museo Storico Nazionale d'Artiglieria".
Art. 2
L'Associazione ha sede legale in Torino presso il Museo Nazionale di Artiglieria
- Corso Galileo Ferraris n° 0.
Art. 3
La durata dell'Associazione è a tempo illimitato. L'Associazione
è apolitica e senza fini di lucro. In caso di scioglimento dell'Associazione
il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in Piemonte in identico od analogo settore.
Art. 4
L'Associazione opera nell'ambito dell'Ente Regione Piemonte e dell'Ente
Regione Militare Nord Ovest in conformità con la funzione di tutela
predisposta dall'ordinamento ed, ispirandosi ai principi della solidarietà
umana, ha per scopo di contribuire all'incremento ed alla valorizzazione
dell'attività del Museo Nazionale d'Artiglieria con sede a Torino,
sia promuovendo direttamente iniziative sia concorrendo all'organizzazione
delle iniziative patrocinate dalla Direzione del Museo. In particolare
per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore
di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
- fiancheggiare l'opera del Museo tendente alla ricerca, reperimento,
raccolta e custodia di armi, cimeli, documenti, pubblicazioni, simboli
riferentesi a quanto possa in genere interessare l'attività del
Museo stesso e collaborare al loro restauro e conservazione;
- partecipare alla catalogazione ed archiviazione di tutti i materiali
esistenti presso il Museo con particolare riferimento alle armi ed alla
documentazione relativa;
- promuovere ed effettuare da sola o assieme ad altri Enti od Organizzazioni
studi e ricerche su pubblicazioni, memorie, documenti storici, tecnici,
scientifici, concernenti l'evoluzione dell'arte militare dalla preistoria
ai nostri giorni, comprese le opere di fortificazione, con particolare
riferimento all'Artiglieria sia italiana sia straniera;
- collaborare con il Museo nell'organizzazione di mostre e manifestazioni
similari da Questo attuate;
- organizzare conferenze, convegni, riunioni, lezioni, visite e simili
aventi per oggetto gli argomenti di cui sopra, eventualmente in collaborazione
con Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- fornire - a mezzo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri associati - servizi di guida ed assistenza didattica in occasione
di apertura al pubblico di aree del Museo;
- attuare e favorire ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione,
conoscenza, divulgazione e funzionamento del Museo.
Le attività sopra indicate sono svolte dall'Associazione prevalentemente
tramite interventi dei propri Soci. L'attività di questi non può
essere in alcun modo retribuita. Ai Soci possono soltanto essere rimborsate
dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti
dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione può provvedere ad acquisti
anche a favore del Museo.
Art. 5
Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'Associazione
tutti coloro che perseguono gli stessi scopi e finalità dell'Associazione.
I Soci dell'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:
- fondatori - benemeriti - onorari - effettivi.
Soci fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo
dell'Associazione, nonché coloro che vi hanno aderito anteriormente
alla convocazione della prima assemblea dei Soci. I Soci fondatori sono
tali a vita e sono tenuti a corrispondere una quota annua da stabilirsi.
Soci benemeriti - riconosciuti dal Consiglio Direttivo - s'intendono quelli
che efficacemente concorrono con elargizioni notevoli, donazioni, consegna
all'Associazione di materiali, libri, cimeli e documenti importanti per
l'incremento del Museo o che mettono gratuitamente al servizio del Museo
la loro consulenza professionale.
Soci onorari sono quei Soci ragguardevoli che il Consiglio Direttivo ritiene
degni di una tale dimostrazione.
Soci effettivi sono i Soci che versano la quota annuale.
I Soci benemeriti ed onorari sono dispensati dal pagamento delle quote
sociali. La quota di associazione verrà determinata anno per anno
dal Consiglio. E' in facoltà del Consiglio di stabilire quote ridotte
per studenti o altre categorie di persone.
Art. 6
L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro
dei Soci, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa stabilita.
Sull'eventuale rigetto della domanda, si pronuncia il Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde: a) per recesso; b) per decadimento
a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
trascorsi tre mesi dall'eventuale sollecito; c) per esclusione a causa
di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o di persistenti
violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti
interni. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,
devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli,
consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dai Soci deve
essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima
dello scadere dell'anno in corso. In caso contrario, la quota di associazione
si intende rinnovata per l'anno successivo. Il Socio receduto, decaduto
o escluso e gli eredi del Socio deceduto non hanno diritto alla restituzione
delle quote associative versate né possono vantare diritti sul
patrimonio dell'Associazione.
I Soci sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annua entro il primo trimestre di ogni
anno.
I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a
partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare
all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alla cariche sociali.
In presenza di opportuni accordi e disposizioni, i Soci avranno diritto
di visitare gratuitamente il Museo, di frequentare la biblioteca, di partecipare
alle varie manifestazioni sociali e di fruire di sconti sulle pubblicazioni
edite a cura del Museo o dell'Associazione.
Art. 7
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti; b) contributi privati; c) contributi dello
Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; d) entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali; e) donazioni,
liberalità e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da ogni eventuale altra entrata od acquisizione, purché compatibili
con gli scopi statutari e le finalità delle leggi vigenti in materia.
L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei
Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.
Art. 8
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario; f) il Tesoriere; g) il Collegio dei Revisori dei Conti.
E' inoltre prevista la nomina di cariche onorarie. Ogni carica associativa
viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati
di cui al precedente art. 4.
Art. 9
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento
della quota associativa ed è ordinaria o straordinaria. Ogni associato
può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante
delega scritta. Ognuno dei Soci intervenuti non può ricevere più
di due deleghe. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del
Consiglio Direttivo, presso la sede legale o quella operativa dell'Associazione,
almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione
del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri
del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità oppure ancora
quando almeno un decimo dei Soci ne facciano motivata richiesta scritta.
Essa nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti e delibera:
a) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico,
culturale e programmatico dell'Associazione;
b) sul bilancio dell'esercizio sociale trascorso;
c) sull'esclusione dei Soci dall'Associazione, proposta dal Consiglio
Direttivo;
d) sugli eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
e) sugli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,
delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo
scioglimento anticipato dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella
straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o,
in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro
membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono
essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno otto giorni prima
della data della riunione. In difetto
di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà
più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avere
luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono
valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion
fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell'atto costitutivo
e dello Statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa
devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la
presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzatore all'uopo nominato dall'Assemblea
stessa.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto da membri nominati tra i Soci
dall'Assemblea.
Il numero dei membri è variabile da cinque a quindici secondo la
determinazione dell'Assemblea ordinaria. Il primo Consiglio Direttivo
è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo
rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per
dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico,
il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo
tra i non eletti, che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero
Consiglio e la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea immediatamente
successiva. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente,
un Segretario ed un Tesoriere. Al Consiglio spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- stabilire un anno per l'altro la quota associativa annua;
- riconoscere la qualità di Socio benemerito od onorario;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal
presente Statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni nonché
emettere disposizioni concernenti l'attività dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non spettino all'Assemblea;
- formulare ed approvare il programma di attività annuale;
- costituire e nominare Comitati di studio o analoghi.
Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio Direttivo o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia
richiesta. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto
o telefonico confermato inviato almeno cinque giorni prima della data
della riunione o in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax o avviso
telefonico confermato con preavviso di ventiquattro ore. Il Consiglio
Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza,
dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali
di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario
e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono
conservati agli atti nell'apposito libro verbali.
Art. 11
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare
e presiedere lo stesso, nonché le Assemblee dei Soci. Al Presidente
è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano
al Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del
Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo
ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente
successiva.
Art. 12
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri
ed ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione.
Art. 13
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri
ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della
tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte
le opportune ed occorrenti operazioni bancarie.
Art. 14
I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea in numero di tre per la
durata di tre anni, controllano la gestione economica e finanziaria dell'Associazione,
ne rivedono la contabilità e ne riferiscono agli organi competenti.
Art. 15
Per quanto non espressamente qui previsto si fa riferimento alle norme
di legge vigenti in materia ed in particolare alle norme della Legge n°
266 dell' 11 luglio 1991 e del Decreto Legge n° 433 del 14 novembre
1992, convertito con modificazioni nella Legge n° 4 del 14 gennaio
1993.
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